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Ordinanza — n. 32063/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for re-evaluating evidence and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32063/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for a new evaluation of evidence and sentencing, but the court held that factual assessment and penalty gradation are exclusive powers of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it sought an impermissible re-examination of the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 2, 3, 4 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual evidence or re-assess the appropriateness of the penalty, reserving such powers exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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Court of Cassation jurisdiction factual evidence re-evaluation sentencing discretion aggravated theft conviction inadmissible appeal revisione della sentenza penale motivi di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 360 n. 2, 3, 4 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADDAMMA DONATO nato a FOGGIA il 13/10/1992 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di furto aggravai:o Considerato che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando errata interpretazione di legge e mancanza della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio.

Tenuto conto che le censure proposte col primo motivo aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, alla pagina 3 del testo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato ad opera deò ricorrente. Osservato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

La Corte, infatti, ha confermato la pena, determinata in misura prossima al minimo, tenendo conto del fatto che i furti addebitati all'attuale ricorrente sono due. Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr E r rdo de Gre io — Dr Ste ?no P ìs, -