Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding criminal liability in bankruptcy fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Belotti's appeal inadmissible, rejecting his complaint about the lack of motivation regarding his criminal liability. The appellant argued that the appellate court failed to properly evaluate evidence for his responsibility in the crime of bankruptcy fraud. The court ruled that appellate judges cannot re-evaluate factual evidence or substitute their own assessment for the trial judge's reasoned conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The court of appeal cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment for the trial judge's reasoned conviction, rendering appeals based on alleged lack of motivation regarding facts inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELOTTI LUIGI nato a GANDOSSO il 07/03/1960 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta patrimoniale rideterminando le pene accessorie. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando con unico motivo la mancanza di motivazione riguardo alla sussistenza dei reati ed all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto allo stesso tema della accertata responsabilità del giudicabile, mediante criteri di valutazione delle prove documentali diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - dalla pagina cinque alla pagina sette del testo - le ragioni del suo convincimento quanto alla sussistenza dei delitti di bancarotta documentale e patrimoniale ed alla responsabilità del ricorrente, confutando le argomentazioni della difesa in riferimento alle prove assunte.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr