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Ordinanza — n. 32061/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds and excessive sentencing complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32061/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for excessive sentencing, generic mitigating circumstances, and non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims because sentencing discretion is final, generic mitigations require positive evidence, and the non-punishment plea was raised for the first time at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133, 131 bis c.p.; The Court of Cassation holds that sentencing discretion is immune from cassation review regarding congruity, generic mitigating circumstances require positive evidentiary support, and new pleas of non-punishment raised at the appellate stage are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating circumstances non-punishment plea inadmissible appeal appellate review limits attenuazione della pena commutazione della pena pecuniaria riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 131 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici di merito all'assenza di elementi positivi apprezzabili nel senso invocato dalla difesa e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONADIO ENRICO nato a AVELLINO il 06/02/1965 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di bancarotta semplice. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionatorio eccessivo, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.

Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, apparendo, peraltro o generiche le doglianze avanzate dalla difesa.

Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici di merito all'assenza di elementi positivi apprezzabili nel senso invocato dalla difesa e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il c:liniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Considerato che, come la stessa difesa riconosce, la causa di non punibilità ex art 131 bis cp non è stata richiesta in sede di appello e pertanto, la sua evocazione in questa fase del giudizio costituisce motivo nuovo, inammissibile in questa sede in quanto implicante una valutazione sul merito del ragionamento decisorio. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio 31 AG 322 Dr. Stee Pa