Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for missing statutory exemption grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to challenge specific grounds required for reviewing plea bargain sentences. The appellant argued that the trial court did not verify statutory exemption causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court held that only objections regarding the formation of consent, prosecutor agreement, and the content of the ruling are permissible. Consequently, the generic claim of unexamined exemption causes was rejected as exceeding the statutory limits of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are limited to objections regarding the formation of consent, prosecutor agreement, and the content of the ruling, excluding generic claims of unexamined statutory exemption causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOLARE GIOVANNI nato a NAPOLI il 10/11/1975 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'ad 599 bis cpp per il per il delitto di bancarotta di cui al capo 1) e di omesso deposito delle scritture contabili di cui al capo 2). Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata verifica da parte del Giudice del merito di una causa di proscioglimento ex art 129 cpp.
Ritenuto che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'art 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Sono - ovviamente - inammissibili le dogliianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). Osservato che alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché la censura presentata si limita a dedurre genericamente il mancato accertamento di cause di proscioglimento ex art 129 cpp, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio D