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Ordinanza — n. 32057/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming factual re-evaluation is beyond cassation court's powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32057/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the lower court's factual findings were illogical. The defendant argued for a re-evaluation of evidence regarding theft and fraud, but the court affirmed that assessing factual elements is exclusively the duty of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because the cassation court lacks the authority to re-examine the evidence or the sentencing discretion exercised by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or sentencing discretion, reserving such powers exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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Court of Cassation factual re-evaluation sentencing discretion inadmissible appeal judicial review limits reiterazione di reati penali reato continuato perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena ia cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA GIUSEPPA ANNA nato a PIAZZA ARMERINA il 09/12/1958 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputata per più delitti di furto e truffa ritenendo la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati irrevocabilmente in data 16.10.2019.

Considerato che avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di illogicità della motivazione riguardo alla conferma di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Tenuto conto che le censure proposte col primo motivo aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esule dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, alle pagine 2 e 3, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato e l'attribuzione all'imputata. Osservato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena ia cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

La Corte, infatti, ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli già oggetto di condanna definitiva aumentando la pena sul precedente giudicato con motivazione congrua e corretta. Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gre