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Ordinanza — n. 32056/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation as mere factual re-evaluation is excluded from appellate jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32056/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the lower court lacked motivation or misinterpreted documentary evidence. The defendant argued for a re-evaluation of facts regarding the existence of wooden props used in business operations, but the appellate court had already factually assessed these elements. The court ruled that appellate judges cannot re-read factual findings, reserving such evaluation exclusively for the trial court, thus dismissing the procedural defect alleged.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appellate court lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial judge; a mere alternative assessment of evidence does not constitute a violation of legality.

Parole chiave

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appellate jurisdiction factual re-evaluation lack of motivation documentary evidence cassation appeal motivi di cassazione difetto di motivazione motivi probatori

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI VALTER nato a ROMA il 14/02/1957 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta patrimoniale rideterminando la pena principale e le pene accessorie. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando con unico motivo la mancanza di motivazione per travisamento di prova documentale.

Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto allo stesso tema della accertata responsabilità del giudicabile, mediante criteri di valutazione delle prove documentali diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - alla pagina due del testo - le ragioni del suo convincimento quanto alla presenza di mere teste di legno che avevano consentito al'imputato di proseguire l'attività imprenditoriale senza assumerne la responsabilità, confutando le argomentazioni della difesa in riferimento alle prove assunte.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. St.gfa,n9 PaRa 3 tc-49,,e A'5'4` C