Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32055/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding excessive sentencing and lack of generic mitigating circumstances due to judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32055/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued that the appellate court's sentence was excessive and failed to recognize generic mitigating circumstances. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion and that the complaints lacked logical foundation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 bis c.p.; Art. 132, 133 c.p.: The determination of criminal punishment is a matter of judicial discretion, rendering cassation complaints regarding excessive sentencing or the non-recognition of generic mitigating circumstances inadmissible unless the reasoning is illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial discretion sentencing generic mitigating circumstances inadmissible cassation appeal excessive punishment complaint Art 62 bis c.p. aggravamento della pena attenuazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIGLIACCIO ROSARIO nato a ACERRA il 02/04/1996 PACIOLLA PAOLO nato a FRATTAMAGGIORE il 27/07/1976 MONTEMURRO SALVATORE nato a NAPOLI il 14/02/1956 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati per il delitto di furto aggravato, riconoscendo le attenuanti ex art 62 bis cp equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva.

Tenuto conto che avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso con unico atto tramite il comune difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto al trattamento sanzionatorio eccessivo e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, apparendo, peraltro o generiche le doglianze avanzate dalla difesa.

Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,che le stesse sono state riconosciute dalla Corte territoriale Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e ciascuno dei ricorrenti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che, in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo definire in quattromila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. Stzro Pa i) I;

1) OSIT A ('.•;NC i li