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Ordinanza — n. 32054/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as new ground not raised in second instance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32054/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the defendant was new and absent from the second-instance brief. The defendant, convicted of a crime under Article 474 of the Penal Code, attempted to reclassify the offense under Article 473 during the appeal phase. The court rejected this strategy, ruling that procedural rules prohibit introducing new arguments after the second instance without prior consent.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are new and not included in the second-instance brief, as procedural economy forbids introducing fresh arguments after the appellate stage.

Parole chiave

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new appeal grounds second instance brief procedural inadmissibility Article 360 c.p.p. Article 364 c.p.p. contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite vendita sopra campione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL CHEIKH IBRA nato il 02/01/1977 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 474 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore con unico motivo lamentando la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art 473 cp Considerato che il motivo di ricorso è nuovo in quanto non presente nella sintesi dei motivi di appello non contestata dalla difesa.

Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduar