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Ordinanza — n. 31986/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31986/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31986/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ALAMI AMINE nato il 08/01/1996 avverso la sentenza del 16/02/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOtoavvToafl udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO El Alami Amine impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduce vizi di motivazioni in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31986/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce vizi di motivazioni in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Parole chiave

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motivi di cassazione licenziamento del pubblico dipendente abbandono del procedimento ricusazione di pubblici ministeri soppressione di prestazioni d'invalidità revoca disciplinare

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce vizi di motivazioni in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ALAMI AMINE nato il 08/01/1996 avverso la sentenza del 16/02/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOtoavvToafl udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO El Alami Amine impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduce vizi di motivazioni in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d