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Ordinanza — n. 31983/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31983/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31983/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO GIUSEPPE nato a MOLFETTA il 03/09/1991 parte offesa nel procedimento DE GENNARO GIULIO nato a MOLFETTA il 24/11/1993 parte offesa nel procedimento c/ DE LUCA RAFFAELLA nato a TERLIZZI il 31/12/1979 avverso il decreto del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE552t£Lazuis4a-alle_garti.:._ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di De Gennaro Giulio e De Gennaro Giuseppe; FATTO E DIRITTO 1. Con i ricorsi affidati al comune difensore di fiducia, De Gennaro Giulio e De Gennaro Giuseppe, parti offese nell'ambito del procedimento n. 11936/2019 r.g.n.r. della Procura di Lecce, impugnano l'ordinanza con cui il G.i.p., all'esito della camera di consiglio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di De Luca Raffaella per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 323 cod. pen, art. 410-bis cod. proc. pen, art. 409 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31983/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con i ricorsi affidati al comune difensore di fiducia, De Gennaro Giulio e De Gennaro Giuseppe, parti offese nell'ambito del procedimento n. 11936/2019 r.g.n.r. della Procura di Lecce, impugnano l'ordinanza con cui il G.i.p., all'esito della camera di consiglio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di De Luca Raffaella per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.

Parole chiave

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diritto a un'inchiesta effettiva inchiesta per appropriazione indebita impugnazione di decisioni amministrative spese per le indagini inchiesta per falsità atti ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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art. 323 cod. pen
della Procura di Lecce, impugnano l'ordinanza con cui il G.i.p., all'esito della camera di consiglio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di De Luca Raffaella per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.
art. 410-bis cod. proc. pen
L'art. 410-bis cod. proc. pen.
art. 409 cod. proc. pen
103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum - prevede che contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO GIUSEPPE nato a MOLFETTA il 03/09/1991 parte offesa nel procedimento DE GENNARO GIULIO nato a MOLFETTA il 24/11/1993 parte offesa nel procedimento c/ DE LUCA RAFFAELLA nato a TERLIZZI il 31/12/1979 avverso il decreto del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE552t£Lazuis4a-alle_garti.:._ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di De Gennaro Giulio e De Gennaro Giuseppe; FATTO E DIRITTO 1. Con i ricorsi affidati al comune difensore di fiducia, De Gennaro Giulio e De Gennaro Giuseppe, parti offese nell'ambito del procedimento n. 11936/2019 r.g.n.r. della Procura di Lecce, impugnano l'ordinanza con cui il G.i.p., all'esito della camera di consiglio, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di De Luca Raffaella per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.

2. I ricorrenti deducono vizi cumulativi di motivazione.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché proposti avverso provvedimento non impugnabile in cassazione. L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33, I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum - prevede che contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. si possa proporre esclusivamente reclamo al tribunale in composizione monocratica, impugnazione, tra l'altro esperibile per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè per violazioni del contraddittorio ai sensi dei commi 3 e 4 di detta norma. Nessuna diretta impugnazione per cassazione è prevista in ordine al provvedimento di archiviazione del G.i.p.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così d