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Ordinanza — n. 31982/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31982/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31982/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Barbuscia Antonio, nato a Messina il 30.05.1988 avverso la sentenza del 30 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il motivo afferente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha evidenziato, ai fini della non scarsa offensività, la circostanza che l'imputato stesse interloquendo con un pluripregiudicato e che si fosse allontanato senza necessitare di una effettiva esigenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31982/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha evidenziato, ai fini della non scarsa offensività, la circostanza che l'imputato stesse interloquendo con un pluripregiudicato e che si fosse allontanato senza necessitare di una effettiva esigenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione punibilità oltraggio alla corte motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di cosa giudicata controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Barbuscia Antonio, nato a Messina il 30.05.1988 avverso la sentenza del 30 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il motivo afferente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha evidenziato, ai fini della non scarsa offensività, la circostanza che l'imputato stesse interloquendo con un pluripregiudicato e che si fosse allontanato senza necessitare di una effettiva esigenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

• 4, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il