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Ordinanza — n. 31979/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31979/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31979/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bocchetti Giuseppe, nato a Napoli il 02.03.1968 avverso la sentenza del 3 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte d'appello rilevato l'estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, risultando il tempo necessario a prescrivere non ancora decorso al momento della pronuncia d'appello, rilevato che occorre tenere conto, non solo della sospensione di anni 1, mesi 3, giorni 28 cui fa riferimento la Corte d'appello, ma anche dei 64 giorni di sospensione ai sensi dell'art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020 (l'udienza di appello fissata all'il marzo 2020 è stata P rinviata al 3 novembre 2021), con decorrenza del termine di prescrizione a far data dal 15 novembre 2021, successivamente alla pronuncia impugnata; considerato, inoltre, che, l'inammissibilità del ricorso per c:assazione per manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31979/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 157 cod. pen., per non avere la Corte d'appello rilevato l'estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, risultando il tempo necessario a prescrivere non ancora decorso al momento della pronuncia d'appello, rilevato che occorre tenere conto, non solo della sospensione di anni 1, mesi 3, giorni 28 cui fa riferimento la Corte d'appello, ma anche dei 64 giorni di sospensione ai sensi dell'art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020 (l'udienza di appello fissata all'il marzo 2020 è stata P rinviata al 3 novembre 2021), con decorrenza del termine di prescrizione a far data dal 15 novembre 2021, successivamente alla pronuncia impugnata; considerato, inoltre, che, l'inammissibilità del ricorso per c:assazione per manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione (cfr.

Parole chiave

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termine di sospensione restituzione del termine scaduto rinvio del dibattimento revoca della sospensione condizionale tempestività dell'istanza di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bocchetti Giuseppe, nato a Napoli il 02.03.1968 avverso la sentenza del 3 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte d'appello rilevato l'estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, risultando il tempo necessario a prescrivere non ancora decorso al momento della pronuncia d'appello, rilevato che occorre tenere conto, non solo della sospensione di anni 1, mesi 3, giorni 28 cui fa riferimento la Corte d'appello, ma anche dei 64 giorni di sospensione ai sensi dell'art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020 (l'udienza di appello fissata all'il marzo 2020 è stata P rinviata al 3 novembre 2021), con decorrenza del termine di prescrizione a far data dal 15 novembre 2021, successivamente alla pronuncia impugnata; considerato, inoltre, che, l'inammissibilità del ricorso per c:assazione per manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione (cfr.

Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266),: rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre id