Ordinanza — n. 31969/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAU CRISTIAN nato a ROMA il 04/06/1980 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Pau Cristian; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio non è consentito dalla in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31969/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAU CRISTIAN nato a ROMA il 04/06/1980 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Pau Cristian; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio non è consentito dalla in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAU CRISTIAN nato a ROMA il 04/06/1980 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Pau Cristian; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio non è consentito dalla in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag.
3) che hanno ritenuto grave la condotta realizzata, facendo pertinente riferimento al profilo criminale del ricorrente, gravato da plurimi reati, adeguatamente apprezzato ex art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore resident