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Ordinanza — n. 31968/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31968/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31968/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO ANTONIO nato a MESSINA il 03/07/1987 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cascio Antonio; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, secondo cui non si sarebbe realizzato l'allontanamento dall'abitazione, risulta declinato in fatto nella parte in cui si vorrebbe accreditare una differente lettura delle risultanze probatorie dalle quali comunque emergeva (anche dallo stralcio enunciato nel ricorso) la differente posizione del ricorrente lontano dalla porta di casa sita al primo piano essendo stato visto al piano terra nell'atrio del portone della palazzina; che il secondo motivo, attraverso iii quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31968/2022 — snpen · Corte di Cassazione: è reiterativo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, ai fini dell'apprezzata non scarsa tenuità, non solo il profilo personologico del ricorrente, ma soprattutto il fatto che lo stesso fosse stato visto colloquiare, in violazione delle specifiche prescrizioni imposte, con altre due persone; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO ANTONIO nato a MESSINA il 03/07/1987 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cascio Antonio; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, secondo cui non si sarebbe realizzato l'allontanamento dall'abitazione, risulta declinato in fatto nella parte in cui si vorrebbe accreditare una differente lettura delle risultanze probatorie dalle quali comunque emergeva (anche dallo stralcio enunciato nel ricorso) la differente posizione del ricorrente lontano dalla porta di casa sita al primo piano essendo stato visto al piano terra nell'atrio del portone della palazzina; che il secondo motivo, attraverso iii quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

è reiterativo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, ai fini dell'apprezzata non scarsa tenuità, non solo il profilo personologico del ricorrente, ma soprattutto il fatto che lo stesso fosse stato visto colloquiare, in violazione delle specifiche prescrizioni imposte, con altre due persone; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il