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Ordinanza — n. 31962/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific civil interest defense and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31962/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Sciacca inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant's arguments regarding witness credibility, the specific wording of defamatory phrases, and the non-punishability of the conduct were deemed repetitive of issues already resolved by the Court of Appeal. Furthermore, the civil party failed to actively contest the specific grounds of the appeal, merely requesting confirmation of liability or costs, which the court held insufficient to justify an exception to the general rule on civil interest.

Regesto Legislator

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Art. 610, 611 c.p.p.; When an appeal is declared inadmissible, the appellant is condemned to pay costs if the civil party did not actively and specifically contest the grounds of the appeal to protect their civil interests.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal civil interest requirement procedural preclusion repetitive grounds condemnation to costs deposizione inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCA FRANCESCO nato a TAORMINA il 18/12/1966 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sciacca Francesco; viste le conclusioni della parte civile Puglia Antonella Tindara del 8 giugno 2022 che ha richiesto confermarsi la responsabilità di Sciacca Francesco con la "rifusione dei danni patrimoniali, extrapatrimoniali e morali" e, in caso di prescrizione, comunque disporsi la condanna alle spese in favore della parte civile.

OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso afferenti, rispettivamente, a vizi di motivazione e violazione di legge quanto ad attendibilità dei testi (motivo 1), violazione di legge quanto ad idoneità della frase ad offendere l'onore ed il prestigio della pubblica amministrazione (motivo 2), in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. (motivo 3) sono declinati in fatto e reiterativi di identiche doglianza già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto pertinente riferimento al contenuto delle testimonianze dei verbalizzanti e degli altri testi che hanno concordemente riportato il contenuto delle dichiarazioni lesive dell'onore rivolte ai vigili in occasione dell'espletamento delle loro funzioni, conformi a quelle enunciate nell'imputazione; ritenuto che il primo motivo risulta precluso anche in ragione del diretto riferimento del ricorrente al contenuto delle dichiarazioni dei vari testi, tentando di assegnare alle propalazioni un significato differente e contraddittorio che è stato, invece, adeguatamente smentito dalla Corte di appello (pagg. 3 e 4 sentenza impugnata); ritenuto che anche il secondo motivo, muovendo dall'erroneo e confutato presupposto di un differente contenuto della frase ("mi sono rotto i coglioni", invece di quella accertata dai Giudici di merito "mi avete rotto i coglioni"), è reiterativo di analoghe censure e caratterizzato dal precluso diretto riferimento ai dati processuali di cui viene fornita un'alternativa, ma preclusa, interpretazione; rilevato che con riferimento al terzo motivo, oltre a quanto sopra detto in ordine alla reiterazione di identica doglianza, corretta risulta la parte della decisione che ha smentito che le vigilesse avessero assunto una condotta arbitraria (pag. 4 sentenza impugnata); osservato che, secondo il consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile se questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile si è limitata a sollecitare la conferma della responsabilità penale, o in caso di prescrizione, la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consig