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Ordinanza — n. 31961/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31961/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cau Massimo inadmissible because the grounds were deemed generic and lacked specific factual or legal articulation. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for biting and kicking police officers, but failed to provide precise reasons for re-evaluating the evidence. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility, resulting in the dismissal of the case and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the factual or legal reasons for verification or demonstrate a clear correlation between the challenged decision and the arguments presented.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Cassation procedure specificity requirement criminal liability reati contro la pubblica autorità minaccia contro le autorità atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
pen., risultano generici in quanto privi di una reale articolata critica; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAU MASSIMO nato a SERRAMANNA il 18/04/1977 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cau Massimo; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si censura complessivamente la motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., risultano generici in quanto privi di una reale articolata critica; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), nonché che è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che su detti punti esaustiva risulta la motivazione della Corte di merito che ha rilevato come il ricorrente avesse fatto roteare ad altezza del viso degli agenti un guinzaglio per poi, in un secondo momento, continuare la condotta aggressiva, sferrando calci e pugni; che in ordine a detti fatti, apodittici risultano i rilievi del ricorrente che tenta di accreditare una interpretazione differente del compendio probatorio e confutare la rilevanza penale degli stessi; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così