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Ordinanza — n. 31960/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31960/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31960/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTA GIUSEPPE nato a CATANIA il 09/10/1976 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rota Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso il quale si censura la mancata applicazione degli artt. 393-bis e 598 cod. pen. è reiterativo di identiche doglianze formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dai Giudici di merito, che in questa sede il ricorrente ripropone tentando di accreditare una differente e ricluttiva analisi della vicenda; che la Corte di appello ha ben messo in evidenza l'assenza di condotte illegittime e tantomeno persecutorie ad opera del Giudice di pace (confermate dai testi escussi) al quale aveva ripetutamente indirizzato l'epiteto con contenuto offensivo per un magistrato in udienza (testualmente: "lei jaon capisce niente") che non si presta ad integrare la prospettata esimente di cui all'art. 598 cod. pen. vista la palese eccentricità dell'espressione rispetto a finalità di natura difensiva; rilevato che il secondo ed il terzo motivo relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha spiegato, da un lato, le ragioni che portavano a ritenere di non tenue offensività la condotta posta in essere da soggetto da cui ci si deve aspettare una rigorosa osservanza dei canoni deontologici, dall'altro, l'assenza di rilevanza della sola incensuratezza in un contesto di simile gravità; rilevato che il quarto motivo con cui si prospetta l'intervenuto risarcimento dopo la decisione di secondo grado risulta manifestamente infondato in quanto, proprio perché successivo, inidoneo ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 598 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31960/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 393-bis e 598 cod. pen. è reiterativo di identiche doglianze formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dai Giudici di merito, che in questa sede il ricorrente ripropone tentando di accreditare una differente e ricluttiva analisi della vicenda; che la Corte di appello ha ben messo in evidenza l'assenza di condotte illegittime e tantomeno persecutorie ad opera del Giudice di pace (confermate dai testi escussi) al quale aveva ripetutamente indirizzato l'epiteto con contenuto offensivo per un magistrato in udienza (testualmente: "lei jaon capisce niente") che non si presta ad integrare la prospettata esimente di cui all'art. 598 cod. pen. vista la palese eccentricità dell'espressione rispetto a finalità di natura difensiva; rilevato che il secondo ed il terzo motivo relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha spiegato, da un lato, le ragioni che portavano a ritenere di non tenue offensività la condotta posta in essere da soggetto da cui ci si deve aspettare una rigorosa osservanza dei canoni deontologici, dall'altro, l'assenza di rilevanza della sola incensuratezza in un contesto di simile gravità; rilevato che il quarto motivo con cui si prospetta l'intervenuto risarcimento dopo la decisione di secondo grado risulta manifestamente infondato in quanto, proprio perché successivo, inidoneo ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati gravità della pena obbligo di ridurre il danno risarcimento per errore giudiziario indennità per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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art. 598 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
vista la palese eccentricità dell'espressione rispetto a finalità di natura difensiva; rilevato che il secondo ed il terzo motivo relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTA GIUSEPPE nato a CATANIA il 09/10/1976 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rota Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso il quale si censura la mancata applicazione degli artt. 393-bis e 598 cod. pen. è reiterativo di identiche doglianze formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dai Giudici di merito, che in questa sede il ricorrente ripropone tentando di accreditare una differente e ricluttiva analisi della vicenda; che la Corte di appello ha ben messo in evidenza l'assenza di condotte illegittime e tantomeno persecutorie ad opera del Giudice di pace (confermate dai testi escussi) al quale aveva ripetutamente indirizzato l'epiteto con contenuto offensivo per un magistrato in udienza (testualmente: "lei jaon capisce niente") che non si presta ad integrare la prospettata esimente di cui all'art. 598 cod. pen. vista la palese eccentricità dell'espressione rispetto a finalità di natura difensiva; rilevato che il secondo ed il terzo motivo relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha spiegato, da un lato, le ragioni che portavano a ritenere di non tenue offensività la condotta posta in essere da soggetto da cui ci si deve aspettare una rigorosa osservanza dei canoni deontologici, dall'altro, l'assenza di rilevanza della sola incensuratezza in un contesto di simile gravità; rilevato che il quarto motivo con cui si prospetta l'intervenuto risarcimento dopo la decisione di secondo grado risulta manifestamente infondato in quanto, proprio perché successivo, inidoneo ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore , Pres