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Ordinanza — n. 31957/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidivism, upholding lower court's finding of increased danger and insensitivity to warnings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31957/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Scaglione's appeal inadmissible, rejecting his challenge to the conviction for recidivism. The lower court had already thoroughly refuted the defense's arguments by highlighting the defendant's criminal biography and demonstrated insensitivity to prior warnings. Consequently, the appeal was dismissed, and Scaglione was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The court must reject an appeal when the lower court has adequately refuted the defense's arguments regarding recidivism by demonstrating the defendant's insensitivity to warnings and increased danger.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissible appeal increased danger criminal biography insensitivity to warnings court costs fine fund recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAGLIONE FILIPPO nato a CATANIA il 14/03/1974 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Scaglione Filippo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla ritenuta recidiva è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di merito che ha fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse essere esclusa, correttamente evidenziando, dopo aver apprezzato la nutrita biografia criminale anche per reati della stessa specie, la dimostrata 'insensibilità verso le prescrizioni impostegli e l'accresciuta pericolosità (pag. 3); rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0