Criminal appeal dismissed for being merely repetitive of merits court's already decided arguments on general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding general mitigating circumstances was merely a repetition of arguments already fully examined by the lower court. The appellate judges had previously determined that the appellant's conduct endangered public safety and that his criminal record warranted a severe assessment under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the court rejected the appeal as lacking novelty and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if its sole ground is a mere reproduction of censure already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the judges of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Giordano Maurizio, nato a Catania il 01/01/1996 avverso la sentenza del 2 febbraio 2022 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 3 e 4) che hanno ritenuto grave la condotta che rischiava di mettere in pericolo l'incolumità di numerosi utenti della strada e dei pubblici ufficiali, facendo pertinente riferimento al profilo criminale del ricorrente, gravato da plurimi reati, adeguatamente apprezzato ex art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore President