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Ordinanza — n. 31955/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds for non-justiciability of merit court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31955/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the non-application of specific criminal provisions regarding escape and sentencing reductions, but the Court ruled these arguments were already fully examined and rejected by the lower court. Consequently, the Court held that these substantive issues were not appropriate for review at the stage of legal admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter O.P.; Art. 131-bis and 54 cod. pen.; Art. 284, comma 3 cod. proc. pen.: The Supreme Court of Cassation does not examine substantive legal arguments regarding the application of criminal statutes or sentencing circumstances if the lower court has already adequately evaluated and rejected them, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility procedural exhaustion merit court review non-justiciability Cassazione ordinanza aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter O.P.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
Art. 284, comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cardoso Reis Renato, nato in Brasile il 17/11/1986 avverso la sentenza del 2 dicembre 2021 dela Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini. OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente all'insussistenza del delitto di evasione, risulta manifestamente infondato, trattandosi della prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto col dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha escluso l'applicazione LA della norma di cui all'art. 47-ter O.P. in ipotesi come quelle esaminate in cui il ricorrente ha abbandonato l'abitazione nonostante fosse sottoposto ad ordinario regime di detenzione domiciliare; considerato, inoltre, che il secondo e ill terzo motivo di ricorso, afferenti alla mancata applicazione degli artt. 131-bis e 54 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avendo la Corte di merito escluso la riduttiva lettura operata dal ricorrente e l'assenza di qualsivoglia richiesta di autorizzazione ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. che avrebbero, se del caso, potuto ovviare alla sola prospettata necessità di effettuare la spesa; ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva risultano, rispettivamente, non consentito dalla legge in sede di legittimità perché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione con adeguato esame delle deduzioni difensive che hanno rilevato i plurimi precedenti penali (circostanze generiche) e indeducibile in quanto non formulato in sede di gravame (recidiva), seppure la Corte territoriale abbia rilevato l'esistenza dell'elevata pericolosità dell'imputato e l'aggravato profilo criminale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere