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Ordinanza — n. 31954/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal criticism as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds cited were generic and lacked specific criticism. The appellant merely listed violations without articulating the precise reasons in fact or law for verification. Consequently, the court ruled that such appeals are inadmissible under the requirement for detailed argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a precise exposition of the reasons in fact or law requiring verification.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of criticism Cassation procedure specific argumentation motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUBAOUI MOHAMED nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Uul visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Noubaoui Mohamed; OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione del fatto ed al trattamento sanzionatorio risultano generici in quanto privi di critica (il ricorrente enuncia solo le violazioni senza articolarle); considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1