Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31952/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31952/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARICCA FABIO nato a PALERMO il 16/12/1977 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; i. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Darricca Fabio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è, oltre che generico in quanto privo di reale critica, reiterativo di identiche doglianza già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto riferimento alle precise minacce di morte rivolte al personale di polizia penitenziaria che si palesa eccentrico definire - come effettuato dal ricorrente - quale manifestazione di "scontentezza"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 31952/2022 — snpen · Corte di Cassazione: visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Darricca Fabio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è, oltre che generico in quanto privo di reale critica, reiterativo di identiche doglianza già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto riferimento alle precise minacce di morte rivolte al personale di polizia penitenziaria che si palesa eccentrico definire - come effettuato dal ricorrente - quale manifestazione di "scontentezza"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Darricca Fabio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARICCA FABIO nato a PALERMO il 16/12/1977 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; i. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Darricca Fabio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è, oltre che generico in quanto privo di reale critica, reiterativo di identiche doglianza già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto riferimento alle precise minacce di morte rivolte al personale di polizia penitenziaria che si palesa eccentrico definire - come effettuato dal ricorrente - quale manifestazione di "scontentezza"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il PiTsidente