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Ordinanza — n. 31950/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31950/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31950/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA GIORGIO nato a PALERMO il 10/10/1972 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Di Maria Giorgio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono cumulativamente vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato quanto ad elemento soggettivo e oggettivo con riferimento all'offensività del reato risulta generico e meramente reiterativo di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutate, per mezzo di coerente e completa motivazione con cui il ricorrente non si confronta, specie là dove i Giudici di merito hanno giudicai:o inconferenti le ragioni dell'allontanamento dall'abitazione ove era ristretto, escludendo la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. per la solo prospettata necessità di richiedere del cibo ai vicini; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 31950/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 54 cod. pen. per la solo prospettata necessità di richiedere del cibo ai vicini; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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stato di bisogno ristrettezza finanziaria spese di missione, di trasporto e di alloggio pensione alimentare d'indigenza sciopero della fame allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA GIORGIO nato a PALERMO il 10/10/1972 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Di Maria Giorgio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono cumulativamente vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato quanto ad elemento soggettivo e oggettivo con riferimento all'offensività del reato risulta generico e meramente reiterativo di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutate, per mezzo di coerente e completa motivazione con cui il ricorrente non si confronta, specie là dove i Giudici di merito hanno giudicai:o inconferenti le ragioni dell'allontanamento dall'abitazione ove era ristretto, escludendo la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. per la solo prospettata necessità di richiedere del cibo ai vicini; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il