Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it lacks grounds under simplified cassation procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible ex officio because the grounds cited did not fall within the limited scope of the simplified cassation procedure. The appellant challenged the application of a penalty for resisting a public official, arguing a lack of acquittal under specific procedural articles. The court ruled that such appeals are only admissible if they address the defendant's will, the link between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general motivation defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis, second part of the Code of Criminal Procedure: The simplified cassation procedure is strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, the correlation between request and judgment, legal qualification, and the legality of the penalty, rendering appeals based solely on motivation defects inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABAKI BOUBAKER nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA Lrat oaysi udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO Dabaky Bouobaker impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduce vizi di motivazioni in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispe7to a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de