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Ordinanza — n. 31947/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already refuted by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31947/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Osuala Obiy Anthony inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for violations of law regarding the crime's existence and the application of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already adequately refuted by the Court of Appeal of Perugia, which provided coherent reasoning on the facts and legal application.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reiterative of censure already formulated and refuted in the lower court judgment with coherent and complete reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments violation of law mitigating circumstances court costs revoca della sospensione condizionale allontanamento malgrado rischio di persecuzione cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSUALA OBIY ANTHONY nato il 10/10/1976 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Osuala Obiy Anthony; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono vizi di motivazione e violazione di legge, sia in ordine alla sussistenza del reato che alla mancata applicazione delle circostanze generiche risultano meramente reiterativi di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutati, per mezzo di coerente e completa motivazione, da parte della Corte di appello che ha fatto riferimento:

1) all'insistente suono del citofono azionato da parte degli operanti e della assenza di allegazionii che potessero in qualche modo influire sull'ordinaria percezione dei dispositivi azionati nell'occasione;

2) all'inesistenza di elementi positivi su cui ancorare le richieste attenuanti generiche vista l'apprezzata gravità del fatto in considerazione della esistenza di autorizzazioni in favore del ricorrente che lo facoltizzavano ad allontanarsi dal luogo di detenzione; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14