Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31946/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to address material facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31946/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Pietro Caracappa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments generic and unsupported, noting that the lower court correctly addressed the specific nature of the evasion and the defendant's prior record. Consequently, the court rejected the claims regarding non-punishability and recidivism violations without further analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic, manifestly unfounded, and merely reproduce arguments already adequately refuted by the court of first instance regarding the specific conduct and offender's personality.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds non-punishability recidivism violation evasion conduct court costs Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACAPPA PIETRO nato a PALERMO il 18/08/1979 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Caracappa Pietro; OSSERVA Ritenuto che il motivo per mezzo del quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. risulta generico e manifestamente infondato oltre che riproduttivo di deduzioni adeguatamente confutate dalla Corte di merito che ha fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità, e ciò sia in considerazione delle concrete modalità della condotta essendo l'evasione c:onsistita in un allontanamento per un consistente arco temporale, sia per la personalità dell'imputato (già gravato da altri procedimenti personali della stessa specie); osservato che detti elementi, unitariamente apprezzati, danno conto della non tenue offensività del fatto e rendono palese le ragioni del rigetto della relativa richiesta che il ricorrente vorrebbe confutare per mezzo di preclusi riferimenti in fatto tali da ridimensionare la vicenda; rilevato che, egualmente riproduttivo di analoga censura adeguatamente contrastata risulta il motivo teso a prospettare violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'applicata recidiva, avendo i Giudici di merito correttamente evidenziato la non occasionale condotta di reato indicativa del modus vivendi, tanto da fondare un giudizio di aggravata pericolosità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec