Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal argumentation regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability for assaulting military personnel to avoid identification, but failed to provide specific factual or legal criticisms. The court ruled that the appeal was inadmissible because it lacked the precise articulation of reasons required by law and did not establish a clear correlation between the contested decision and the arguments presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack a precise exposition of the factual or legal reasons to be verified, or if there is no indication of the correlation between the arguments and the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIARRATTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/06/1993 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sciarratta Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura complessivamente la motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. risultano generici in quanto privi di una reale articolata critica; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), nonché che è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che su detti punti esaustiva risulta la motivazione della Corte di merito che ha rilevato come il ricorrente, dopo essersi rifiutato di fornire i documenti, abbia aggredito fisicamente i militari al fine di evitare di essere condotto in caserma per l'identificazione (pag. 3 e 4 sentenza impugnata) così fornendo risposta alle censure formulate in sede di gravame; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d