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Ordinanza — n. 31941/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds under Article 600 of Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31941/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Maisto Luigi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found this argument merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. The decision rests on the principle that appeals in the stage of legality cannot introduce new grounds of criticism, as the lower judge had already correctly identified the defendant's lack of non-punishability based on his willful non-compliance with arrest orders.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal in the stage of legality is inadmissible if it reiterates grounds already examined by the lower court, as new arguments are strictly prohibited under Article 600 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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appeal stage of legality Article 600 Code of Criminal Procedure repetitive grounds of criticism non-punishability Article 131-bis inadmissible appeal willful non-compliance court costs and fine inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 75 d.lgs. n. 159/2011
art. 131-bis cod. pen
art. 75 d.lgs. n. 159/2011
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Maisto Luigi, nato a Torre del Greco il 07.07.1982 avverso la sentenza del 28 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costa ntini OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha messo in luce la non scarsa offensività tenuto che il ricorrente si era sottratto alla misura degli arresti domiciliari lo stesso giorno in cui la stessa era stata eseguita a seguito di arresto in flagranza in ordine al reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, vicenda caratterizzata da forte volontà di inosservanza ai dettami disposti dall'autorità giudiziaria; a rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore I resider