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Ordinanza — n. 31875/2022 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by defendant without counsel dismissed as inadmissible under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31875/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without representation by a qualified defense attorney. The appellant, Spinelli Virgilia, sought to challenge a second-instance conviction for aggravated theft, arguing for a reduced sentence based on excluded recidivism and mitigating circumstances. The court ruled that under the Italian Code of Criminal Procedure, such appeals must be submitted by a registered defense counsel, rendering the personal filing procedurally void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1 of the Code of Criminal Procedure; appeals in criminal proceedings must be filed by a defense attorney registered with the court, and personal submissions by the accused are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal procedure defense attorney requirement inadmissible appeal personal filing invalidity Italian criminal code furto aggravato recidiva nell'infrazione delitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI VIRGILIA nato a PESCARA il 03/02/1986 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAda-to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Spinelli Virgilia propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato, rimodulando la pena a fronte dell'esclusione della contestata recidiva e del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

4) c.p.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalrnente dall'imputata e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di rocedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci