Cassation court dismisses appeal for procedural defects and inadmissible revision of facts in minor crime cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Biagio Catalano's appeal against the Enna Tribunal's conviction for intentional injury and threats inadmissible. The appellant argued for procedural flaws and a new qualification of the offense, but the court noted these grounds were either procedurally barred for peace court appeals or constituted an inadmissible revision of facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for minor crimes cannot challenge motivation defects or request a revision of the facts.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO BIAGIO nato a ENNA il 16/10/1935 avverso la sentenza del 12/05/2021 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; • Rilevato che l'imputato Catalano Biagio ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Enna ne ha confermato la condanna per il reati di lesioni personali dolose e minaccia, rimodulando la pena a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione; Rilevato che il primo motivo di ricorso denuncia vizi di motivazione che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, non sono deducibili avverso l'impugnazione di sentenze di appello in reati di competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata riqualificazione del fatto contestato in lesioni personali colpose, è inedito e, in ogni caso, non è consentito poiché postula una rivisitazione del fatto inammissibile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso