Ordinanza — n. 31872/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTA GIUSEPPE nato a BARI il 20/04/1966 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSlNI; Rilevato che l'imputato Quarta Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31872/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTA GIUSEPPE nato a BARI il 20/04/1966 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSlNI; Rilevato che l'imputato Quarta Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0