Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31870/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for energy theft as facts are mere complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31870/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonino La Rocca inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for aggravated theft of electricity, arguing against the finding of responsibility and the application of specific sentencing provisions. The court rejected these arguments, ruling that the first ground constituted mere factual complaints barred in cassation, the second was legally unfounded due to sentencing limits, and the third merely repeated previously dismissed criticisms.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding facts or arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility mere factual complaints theft of electricity aggravated theft penalty Italian criminal procedure abuso di impianti di telecomunicazioni danneggiamento d'impianti elettrici materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il reato di furto monoaggravato è punito con la pena della reclusione fino a sei anni ed esule pertanto dal limite massimo previsto dall'art.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
pen.; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., è meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr.
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il reato di furto monoaggravato è punito con la pena della reclusione fino a sei anni ed esule pertanto dal limite massimo previsto dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA ANTONINO nato a PALERMO il 05/03/1983 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che l'imputato La Rocca Antonino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica, reato aggravato da violenza sulle cose; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il reato di furto monoaggravato è punito con la pena della reclusione fino a sei anni ed esule pertanto dal limite massimo previsto dall'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., è meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 che valorizza la sottrazione di energia elettrica per un valore di 509,85, ritenuto niente affatto irrisorio);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis