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Ordinanza — n. 31869/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31869/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Barletta Paolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the lack of generic mitigating circumstances and the exclusion of recidivism, arguing against the lower court's judgment. The court rejected these claims because they were merely reproductions of points already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning by the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds merits already decided generic mitigating circumstances recidivism exclusion furto di lieve entità furto aggravato recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA PAOLO nato a CEGLIE MESSAPICA il 12/06/1977 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; Rilevato che l'imputato Barletta Paolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione aggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05