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Ordinanza — n. 31868/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts are for trial court and prescription claim is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31868/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Stanelli inadmissible, rejecting his challenge to the conviction for theft and his claim of prescription. The court ruled that the sole substantive ground was merely a complaint lacking specificity, attempting to re-evaluate evidence which is exclusively the trial court's domain. Additionally, the prescription argument was dismissed because the limitation period had not expired at the time of the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 481 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of facts, reserving such power solely to the court of first instance, and cannot examine prescription claims raised after the final judgment has been pronounced.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Prescription Limitation Factual Re-evaluation Inadmissible Appeal Theft Conviction Second Instance Review azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 481 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANELLI ALESSANDRO nato a MANDURIA il 19/07/1980 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Stanelli Alessandro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.481 cod. pen., commesso il 2 ottobre 2012; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la responsabilità penale dell'imputato, è privo di specificità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, demandando così alla Corte di Cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, la fondatezza e la precisione degli elementi probatori di cui il giudice di secondo grado ha tenuto conto; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processua (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nella parte in cui eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato perché il termine di prescrizione del reato sarebbe decorso in data 20 luglio 2021 (dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado del 5 marzo 2021), tenuto conto di 474 giorni di sospensione (147 giorni per rinvio dal 4 dicembre 2015 al 29 aprile 2016 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze; 204 giorni per rinvio dal 13 aprile 2017 al 3 novembre 2017 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze; 63 giorni per rinvio dal 3 novembre 2017 per impedimento dell'imputato cessato dopo tre giorni; 60 giorni per rinvio udienza del 15 giugno 2018 per impedimento del difensore per concomitante impegno professionale);

Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende