Ordinanza — n. 31867/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURUGIU PAVEL BOGDAN nato il 04/03/1987 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Surugiu Pavel Bogdan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato per il reato di tentato furto pluriaggravato (625, comma primo n. 2 e 61 n. 5 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b). cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31867/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 61 n. 5 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b). cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURUGIU PAVEL BOGDAN nato il 04/03/1987 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Surugiu Pavel Bogdan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato per il reato di tentato furto pluriaggravato (625, comma primo n. 2 e 61 n. 5 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b). cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.
è inammissibile, sia perché il motivo enunciato riguarda la violazione della legge penale sostanziale sia perché, in ogni caso, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il reato di tentato furto pluriaggravato è punito con la pena massima di anni sei e mesi otto di reclusione, superiore, quindi, al limite consentito dall'art. 131-bis cod. pen. e considerato, in ogni caso, che il motivo è generico poiché riproduttivo di una censura già adeguatamente valutata dal giudice di appello (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così