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Ordinanza — n. 31865/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft of electricity as mere complaints and rejects excessive sentence claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31865/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mingrino Pasquale inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged his conviction for theft of electricity, arguing against the attribution of responsibility and the severity of the penalty. The court rejected the first two grounds as mere generic complaints unsuitable for a merits review, while dismissing the third ground as entirely new.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on mere complaints or entirely new grounds regarding the severity of the penalty are inadmissible in proceedings for the review of judgments.

Parole chiave

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theft of electricity inadmissible appeal mere complaints new grounds procedural costs Cassation review penalty severity danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGRINO PASQUALE nato il 17/05/1966 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mingrino Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano l'affermazione di responsabilità, non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze, peraltro generiche, in punto di fatto; Considerato che il terzo motivo, che contesta l'eccessiva severità della pena, è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05