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Ordinanza — n. 31858/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of jurisdiction over peace court appeal for motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31858/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Scaravillo's appeal against the Novara Tribunal's confirmation of his conviction inadmissible. Scaravillo argued the lower court lacked proper reasoning, but the Court held that appeals against peace court judgments for motivation defects are barred by specific procedural statutes. Consequently, the appeal was rejected, and Scaravillo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for defects in reasoning are inadmissible under cassation procedure.

Parole chiave

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peace court jurisdiction motivation defects cassation inadmissibility procedural bar criminal appeal difetto di motivazione motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARAVILLO GIUSEPPE nato a BORGOSESIA il 02/04/1970 avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; p Rilevato che l'imputato Scaravillo Giuseppe ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Novara che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.582 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0