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Ordinanza — n. 31857/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging lack of motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31857/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the complaint regarding a lack of motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure was not among the permitted grounds for review. The appellant argued that the first-instance court failed to provide specific factual elements for acquittal, but the court found the complaint generic and failed to identify omitted facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Appeals alleging a lack of motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure are inadmissible if they do not specify the omitted factual elements or the unassessed cause of acquittal.

Parole chiave

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lack of motivation Article 129 Code of Criminal Procedure inadmissible appeal generic complaint Court of Cassation commisurazione della pena per rapina gravi addebiti penali aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
— esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
e quale sia la causa di proscioglimento non valutata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBESA SIMONE nato a TREVISO il 15/10/1996 avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di GORIZIA/ dato avviso alle parti• ' i udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rubesa Simone ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Gorizia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.

— esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761) e, in ogni caso, è generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art.129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0