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Ordinanza — n. 31856/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds violating procedural code requiring specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31856/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued a violation of the procedural code regarding the reasoning of the lower court's conviction for aggravated theft. The court rejected this claim because the appeal was intrinsically generic, failing to specify which factual elements were omitted or how they should have led to acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal must be specific and concrete; generic abstract allegations that do not identify omitted factual elements or the basis for acquittal are inadmissible.

Parole chiave

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procedural code violation generic appeal grounds inadmissible appeal specific factual allegations acquittal reasoning theft aggravated procedural costs strumenti di difesa commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITAN CLAUDIA nato il 27/10/1990 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS::NI; Rilevato che l'imputata Ritan Claudia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato, rimodulando la pena a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e il correlato vizio motivazionale, è intrinsecamente generico perché si esaurisce in un assunto astratto che neppure indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il