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Ordinanza — n. 31855/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming generic mitigation outweighs theft aggravation due to lack of concrete comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31855/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hudorovich Maico inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over the statutory aggravation under Article 625 of the Penal Code, but the court found this claim infounded. The decision rests on the principle that such comparative judgments involve discretionary merit evaluation which cannot be reviewed unless arbitrary or illogical, and the appellant failed to provide concrete elements for the requested equivalence.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 625 cod. pen.: A generic claim that mitigating circumstances outweigh aggravating circumstances is inadmissible because the comparison requires concrete elements and falls within the discretionary power of the trial court, reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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generic mitigation aggravating circumstances penal code theft judicial discretion inadmissible appeal merit review equivalence of penalties altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art.
Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.
Art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.
delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.
art. 69 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH MAICO nato a PIOVE DI SACCO il 01/08/1988 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS:NI; Rilevato che l'imputato Hudorovich Maico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto monoaggravato e, previa esclusione della seconda aggravante contestata ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 180,00 di multa;

Considerato che l'unico motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concretp (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) e considerato inoltre che il motivo è generico poiché non indica quale elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare il richiesto giudizio di prevalenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de