Cassation appeals dismissed as inadmissible due to waiver of issues during plea agreement under Art. 599-bis. Appeals rejected because parties waived substantive and legal grounds during second-instance plea agreement, rendering cassation inadmissible under Art. 610(5-bis).
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Morelli Gerardina and Russo Marcella inadmissible without formalities. The appellants had previously entered into a plea agreement in the Court of Appeal regarding a aggravated theft charge, thereby waiving specific grounds for appeal. The court ruled that the new Art. 599-bis of the Code of Criminal Procedure grants parties a dispositive power that creates preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation phase, effectively barring review of waived issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: The dispositive power granted to parties under Art. 599-bis creates preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation phase, thereby rendering appeals based on waived substantive or legal grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORELLI GERARDINA nato a SALA CONSILINA il 08/09/1951 RUSSO MARCELLA nato a SAN SEVERO il 06/02/1975 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le imputate Morelli Gerardina e Russo Marcella ricorrono avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Roma in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che i due motivi di ricorso proposti — che rispettivamente afferiscono il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di furto pluriaggravato ascritto alle ricorrenti e l'erronea applicazione di legge per non avere la sentenza impugnata riconosciuto alle stesse le circostanze attenuanti — non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della ISCI1 t L somma di euro rMn i a in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle 3 - Ocs0 spese processuali e della somma di Euro PM,00 a favore della Cassa delle ammende. Così