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Ordinanza — n. 31852/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31852/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31852/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO FRANCESCO nato a ROSARNO il 27/02/1963 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA't-datò -avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Amato Francesco propone personalmente ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Ancona che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione da lui proposta in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 605 cod. pen. e 4 L. 110/1975 pronunciata con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 11 luglio 2019, irrevocabile il 26 febbraio 2020;

Regesto Legislator

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artt. 605 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 45 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31852/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'art. 613 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, fissa le regole generali idonee a disciplinare qualsivoglia ipotesi di ricorso per cassazione ed applicabili, in quanto tali, non solo alle impugnazioni avverso le sentenze di merito, ma anche a tutte le diverse ed eterogenee previsioni speciali che, in relazione a specifici modelli procedimentali (siano essi di natura cautelare, esecutiva, estradizionale o di prevenzione), consentono di proporre ricorso per cassazione avverso i relativi provvedimenti (cfr. paragrafo 7 del considerato in diritto Sez.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione ricorso di annullamento impugnabilità della decisione di rinvio legittimazione a ricorrere legittimazione a contestare licenza azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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artt. 605 cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
Rilevato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'art. 613 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n.
art. 45 cod. proc. pen
2018, Aiello); Considerato che il ricorso in esame, afferente alla materia della revisione, soggiace alla predetta regola generale — cui si sottraggono so tanto quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO FRANCESCO nato a ROSARNO il 27/02/1963 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA't-datò -avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Amato Francesco propone personalmente ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Ancona che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione da lui proposta in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 605 cod. pen. e 4 L. 110/1975 pronunciata con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 11 luglio 2019, irrevocabile il 26 febbraio 2020;

Rilevato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'art. 613 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, fissa le regole generali idonee a disciplinare qualsivoglia ipotesi di ricorso per cassazione ed applicabili, in quanto tali, non solo alle impugnazioni avverso le sentenze di merito, ma anche a tutte le diverse ed eterogenee previsioni speciali che, in relazione a specifici modelli procedimentali (siano essi di natura cautelare, esecutiva, estradizionale o di prevenzione), consentono di proporre ricorso per cassazione avverso i relativi provvedimenti (cfr. paragrafo 7 del considerato in diritto Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello); Considerato che il ricorso in esame, afferente alla materia della revisione, soggiace alla predetta regola generale — cui si sottraggono so tanto quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) in cui la Colte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso, cfr. Sez. U Aiello cit. paragrafo 8.4 — e che, pertanto, è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammen