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Ordinanza — n. 31851/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31851/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued against the recognition of 'dexterity' and the denial of a minor damage mitigation, but the court found these claims manifestly unfounded. The court reasoned that the defendant's specific actions demonstrated the required skill to evade surveillance and that the stolen item's value of €550 precluded the status of minor damage.

Regesto Legislator

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Art. 627 c.p.; Art. 63 c.p.: The appeal is inadmissible when the conviction for aggravated theft based on dexterity and the denial of minor damage mitigation are supported by clear evidence of skillful evasion and a value exceeding the threshold for minor damage.

Parole chiave

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aggravated theft dexterity circumstance minor damage mitigation inadmissible appeal Supreme Court ruling furto per mestiere furto aggravato indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 627 c.p.
Art. 63 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli
Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALASSI NICHOLAS nato a SASSUOLO il 14/05/1987 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS::NI; Rilevato che l'imputato Galassi Nicholas ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dalla destrezza; Considerato che i due motivi di ricorso, che contestano il riconoscimento della destrezza e il diniego della attenuante del danno di speciale tenuità, sono manifestamente infondati in quanto: - la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088) e nella specie tale circostanza è stata correttamente ravvisata nella particolare abilità dell'imputato che prima, senza farsi notare, ha prelevato e posizionato il tablet sopra un termoventilatore ubicato nei pressi dell'uscita, prima delle barriere antitaccheggio, e poi nel portarsi al di là delle predette barriere e nel prendere il tablet con un gesto repentino "allungando una mano", così eludendo il sistema di sorveglianza (pag. 6 sentenza impugnata); - la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201, Lanzini) cosa che, nel caso di specie, già il valore economico della cosa sottratta (euro 550) consente di escludere;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos