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Ordinanza — n. 31850/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31850/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31850/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SZARY MARCIN ADAM nato il 26/10/1983 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS)NI; Rilevato che l'imputato Szary Marcin Adam ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto e resistenza, riducendo l'entità della pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, è inammissibile perché inedito (in appello l'imputato aveva impugnato solo il punto della commisurazione della pena) ed inoltre è intrinsecamente generico, poiché si esaurisce in un assunto apodittico privo di supporto argomentativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31850/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SZARY MARCIN ADAM nato il 26/10/1983 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS)NI; Rilevato che l'imputato Szary Marcin Adam ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto e resistenza, riducendo l'entità della pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, è inammissibile perché inedito (in appello l'imputato aveva impugnato solo il punto della commisurazione della pena) ed inoltre è intrinsecamente generico, poiché si esaurisce in un assunto apodittico privo di supporto argomentativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difesa penale attentato contro la sicurezza militare tentato assassinio gravi addebiti penali crimine di aggressione difesa e questioni militari
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SZARY MARCIN ADAM nato il 26/10/1983 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS)NI; Rilevato che l'imputato Szary Marcin Adam ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto e resistenza, riducendo l'entità della pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, è inammissibile perché inedito (in appello l'imputato aveva impugnato solo il punto della commisurazione della pena) ed inoltre è intrinsecamente generico, poiché si esaurisce in un assunto apodittico privo di supporto argomentativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05