Cassation court dismisses appeal claiming ne bis in idem violation regarding multiple factual profiles of the same crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the sentencing violated the ne bis in idem principle by counting the same facts multiple times and that mitigating circumstances were undervalued against aggravating ones. The court rejected these claims, ruling that judges may consider the same factual data under different profiles for distinct purposes without violating legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; The principle of ne bis in idem does not prohibit a judge from considering the same factual data multiple times under different profiles for distinct sentencing purposes, nor does it require a maximum reduction when aggravating circumstances remain relevant to the conduct's gravity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI DAVIDE nato a PALERMO il 25/02/1984 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI:NI; Rilevato che Napoli Davide ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato di furto pluriaggravato, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta la violazione del ne bis in idem sostanziale e la illogicità della motivazione in merito alla entità della pena e al giudizio ex art. 69 cod. pen. in quanto la riduzione per le attenuanti è stata operata in misura inferiore al terzo valorizzando le aggravanti, ritenute subvalenti e non le modalità del fatto — è manifestamente infondato in quanto: - ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. tra le ultime Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904); - non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Rv. 280359, Nunziato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così