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Ordinanza — n. 31848/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and unsupported legal arguments regarding theft of electricity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31848/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alberto Zoda inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zoda challenged a second-instance conviction for theft of electricity, arguing the lower court failed to exclude an aggravating circumstance and that its reasoning was flawed. The court rejected these claims, finding the first ground generic and lacking argumentation while the second ground contradicted established case law defining specific wiring methods as fraudulent means.

Regesto Legislator

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Art. 376, comma 1, c.p.p.; Art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic assertions without specific legal arguments or if it contradicts settled jurisprudence regarding the definition of fraudulent means in theft of electricity.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds theft of electricity aggravating circumstance fraudulent means court costs Cassa delle ammende risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 376, comma 1, c.p.p.
Art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della violazione della legge penale per avere la sentenza impugnata mancato di escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, Rv. 278307, Cigna
l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione di energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, Rv. 278307, Cigna;
Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, Rv. 252458
Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, Rv. 252458; Sez.
Sez. 4, n. 47170 del 08/11/2007, Rv. 238354, Nicosia
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZODA ALBERTO nato a PALERMO il 05/07/1985 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Zoda Alberto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto cli energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto al ricorrente, è generico perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna e, peraltro, non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della violazione della legge penale per avere la sentenza impugnata mancato di escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprucenza di legittimità, secondo cui costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione di energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, Rv. 278307, Cigna;

Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, Rv. 252458; Sez. 4, n. 47170 del 08/11/2007, Rv. 238354; Nicosia); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de