Cassation court dismisses appeal as generic and lacks critical comparison with defendant's prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground was a generic challenge to the recognition of recidivism, which the court found abstract and lacking critical engagement with the appellant's extensive criminal history. Consequently, the decision upholds the lower court's conviction for burglary based on the appellant's numerous prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must be specific and grounded in a critical analysis of the facts and prior convictions; generic challenges lacking such engagement are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLICOSO UMBERTO nato a VENOSA il 18/02/1969 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; • Rilevato che l'imputato Bellicoso Umberto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, commesso il 31 maggio 2018; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che contesta il riconoscimento della recidiva, è generico poiché si risolve in una rivendicazione astratta priva di confronto critico con le ragioni della decisione e soprattutto con non ancorata alla natura e caratteri dei precedenti penali dell'imputato che ha riportato innumerevoli condanne il reato di furto, l'ultima delle quali divenuta irrevocabile il 13 aprile 2018, pochi giorni prima della commissione del nuovo furto oggetto del presente processo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il