Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31846/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31846/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Oriella Di Rocco inadmissible regarding a conviction for aggravated theft. The appellant argued that the victim misidentified her, but the court found this claim to be a mere re-evaluation of evidence already properly assessed by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely re-evaluates evidence or repeats arguments already dismissed by the court of first instance without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal re-evaluation of evidence aggravated theft conviction procedural defect Cassation dismissal imputazione di furto valore aggiunto degli elementi di prova furto per mestiere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ORIELLA nato a LUGO il 21/04/1986 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSlNI; Rilevato che Oriella Di Rocco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta il travisamento della prova in relazione all'identificazione dell'imputata ad opera della parte offesa, si traduce in una doglianza in fatto e rivalutativa delle prove e, in ogni caso, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0