Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31845/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31845/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31845/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MONICA MIRAGLIO PIPPO MARIO nato a PIRAINO il 23/12/1966 avverso la sentenza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; Rilevato che l'imputato La Monica Miraglio Pippo Mario ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Patti che ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia e di lesioni personali, commessi il 2 agosto 2013; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati in data anteriore alla pronuncia di secondo grado (22 luglio 2021), è manifestamente infondato perché detto termine sarebbe decorso soltanto in data 28 marzo 2022, tenuto conto di 414 giorni di sospensione (140 giorni per rinvio dell'udienza dal 20 maggio 2015 al 7 ottobre 2015 su richiesta della difesa; 106 giorni dal 10 aprile 2017 al 24 luglio 2017 per adesione del difensore all'astensione; 105 giorni dal 12 novembre 2018 al 25 febbraio 2019 per rinvio su richiesta della difesa; 63 giorni dal 23 settembre 2019 al 25 novembre 2019 per rinvio su richiesta della difesa);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31845/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131.-bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace» (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, pmp, Rv. 271587 - 01); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, quindi, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia nel diritto penale aggressione fisica violenza o minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica reati violenti incidente motociclistico
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MONICA MIRAGLIO PIPPO MARIO nato a PIRAINO il 23/12/1966 avverso la sentenza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; Rilevato che l'imputato La Monica Miraglio Pippo Mario ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Patti che ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia e di lesioni personali, commessi il 2 agosto 2013; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati in data anteriore alla pronuncia di secondo grado (22 luglio 2021), è manifestamente infondato perché detto termine sarebbe decorso soltanto in data 28 marzo 2022, tenuto conto di 414 giorni di sospensione (140 giorni per rinvio dell'udienza dal 20 maggio 2015 al 7 ottobre 2015 su richiesta della difesa; 106 giorni dal 10 aprile 2017 al 24 luglio 2017 per adesione del difensore all'astensione; 105 giorni dal 12 novembre 2018 al 25 febbraio 2019 per rinvio su richiesta della difesa; 63 giorni dal 23 settembre 2019 al 25 novembre 2019 per rinvio su richiesta della difesa);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131.-bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace» (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, pmp, Rv. 271587 - 01); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, quindi, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos