Ordinanza — n. 31845/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MONICA MIRAGLIO PIPPO MARIO nato a PIRAINO il 23/12/1966 avverso la sentenza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; Rilevato che l'imputato La Monica Miraglio Pippo Mario ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Patti che ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia e di lesioni personali, commessi il 2 agosto 2013; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati in data anteriore alla pronuncia di secondo grado (22 luglio 2021), è manifestamente infondato perché detto termine sarebbe decorso soltanto in data 28 marzo 2022, tenuto conto di 414 giorni di sospensione (140 giorni per rinvio dell'udienza dal 20 maggio 2015 al 7 ottobre 2015 su richiesta della difesa; 106 giorni dal 10 aprile 2017 al 24 luglio 2017 per adesione del difensore all'astensione; 105 giorni dal 12 novembre 2018 al 25 febbraio 2019 per rinvio su richiesta della difesa; 63 giorni dal 23 settembre 2019 al 25 novembre 2019 per rinvio su richiesta della difesa);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31845/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131.-bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace» (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, pmp, Rv. 271587 - 01); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, quindi, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MONICA MIRAGLIO PIPPO MARIO nato a PIRAINO il 23/12/1966 avverso la sentenza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; Rilevato che l'imputato La Monica Miraglio Pippo Mario ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Patti che ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia e di lesioni personali, commessi il 2 agosto 2013; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati in data anteriore alla pronuncia di secondo grado (22 luglio 2021), è manifestamente infondato perché detto termine sarebbe decorso soltanto in data 28 marzo 2022, tenuto conto di 414 giorni di sospensione (140 giorni per rinvio dell'udienza dal 20 maggio 2015 al 7 ottobre 2015 su richiesta della difesa; 106 giorni dal 10 aprile 2017 al 24 luglio 2017 per adesione del difensore all'astensione; 105 giorni dal 12 novembre 2018 al 25 febbraio 2019 per rinvio su richiesta della difesa; 63 giorni dal 23 settembre 2019 al 25 novembre 2019 per rinvio su richiesta della difesa);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131.-bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace» (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, pmp, Rv. 271587 - 01); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, quindi, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos