Cassation court dismisses appeals against theft conviction for lack of specific grounds and factual specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Intenza Giuseppe and Balestrieri Giovanni inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged the lower court's finding of public property and the inoffensiveness of their conduct, arguing against the collection of abandoned material. The court rejected these arguments as lacking specificity, noting they merely repeated points already adequately examined and dismissed by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments that fail to address new legal issues or provide concrete factual grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INTENZA GIUSEPPE nato a STORNARELLA il 10/09/1974 BALESTRIERI GIOVANNI nato a FOGGIA il 22/11/1968 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Balestrieri Giovanni e Intenza Giuseppe ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto pluriaggravato;
Considerato che entrambi i motivi proposti, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in punto di raccolta di materiale abbandonato e di inoffensività della condotta, sonc privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); nel caso di specie la Corte di appello ha rettamente sostenuto in primo luogo che si trattava di proprietà pubblica e non di materiale ferroso abbandonato; in secondo luogo ha escluso che la tesi degli imputati potesse trovare conferma nella documentazione fotografica;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso